(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1/I-II del 2 gennaio 2008) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Assunzione di mutui o emissione di prestiti 1. La Giunta provinciale e' autorizzata ad assumere nell'esercizio 2008 uno o piu' mutui o ad emettere prestiti con ammortamento a rate costanti, ai sensi dell'art. 28 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, eventualmente anche in deroga al comma 5 dello stesso articolo, fino alla concorrenza dell'importo massimo di 432 milioni di euro, da estinguere in non meno di anni dieci a decorrere dall'esercizio 2009 e a un tasso di interesse annuo non superiore al 6,5 per cento. 2. il ricavo dei mutui o prestiti predetti e' destinato nel bilancio provinciale al finanziamento dell'onere per partecipazione ad aumento di capitale della societa' SEL S.p.A., per l'acquisto di impianti di produzione idroelettrica siti in tutto o in parte sul territorio provinciale, in conformita' al disposto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, nonche' per l'acquisto di quote di capitale della medesima societa' in proprieta' di altri soci o per l'acquisto, anche in forma indiretta, di quote di capitale di altre societa' operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica. 3. L'ammortamento dei mutui e la restituzione dei prestiti sono garantiti dalle entrate tributarie devolute dallo Stato alla provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, nonche' dalle entrate tributarie proprie della Provincia. 4. All'onere massimo annuo per il rimborso del capitale e per gli interessi sui mutui, rispettivamente per l'estinzione graduale e gli interessi sui prestiti, valutato in 59.425.000 euro, si fa fronte nel modo seguente: a) per gli anni 2009 e 2010 mediante utilizzo di quote degli stanziamenti previsti per il biennio 2009-2010 alla Funzione/obiettivo 27, lettere a.1) e a.3), del bilancio triennale 2008-2010; b) per gli anni successivi mediante corrispondenti stanziamenti nei bilanci annuali e pluriennali della provincia. 5. Fermo restando l'importo massimo autorizzato di 98,5 milioni di euro e le altre condizioni per l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti per la realizzazione di un termovalorizzatore dei rifiuti residui stabilite all'art. 1 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 8, il frazionamento annuo viene modificato nel modo seguente: Anno | importo 2008 | 18,0 milioni di euro 2009 | 50,0 milioni di euro 2010 | 30,5 milioni di euro 6. All'onere massimo annuo per il rimborso del capitale e per gli interessi sui mutui, rispettivamente per l'estinzione graduale e gli interessi sui prestiti, rivalutato come di seguito per gli anni dal 2008 al 2020: Anno | onere annuo complessivo 2008 | 1.238.000 euro 2009 | 5.914.990 euro 2010 | 11.451.690 euro 2011 | 13.549.440 euro 2012 | 13.549.440 euro 2013 | 13.549.440 euro 2014 | 13.549.440 euro 2015 | 13.549.440 euro 2016 | 13.549.440 euro 2017 | 13.549.440 euro 2018 | 12.311.420 euro 2019 | 7.634.460 euro 2020 | 2.097.760 euro si fa fronte nel modo seguente: a) per l'anno 2008 mediante quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2008 alle UPB 27100 e 27300; b) per gli anni 2009 e 2010 mediante quote degli stanziamenti previsti per il biennio 2009-2010 alla Funzione obiettivo 27, lettere a.1) e a.3), del bilancio triennale 2008-2010; c) per gli anni successivi mediante corrispondenti stanziamenti nei bilanci annuali e pluriennali della provincia.